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Aggiornamenti Decreto 2011/24/UE
Accordi fra gli Stati, punti di contatto nazionali, un terreno giuridico comune in materia di diritti dei pazienti che scelgono di curarsi all’Estero ed il ricevere un’adeguata assistenza e rimborso delle spese sanitarie sono l’obiettivo principale della Direttiva Europea 2011/24, approvata il 09 marzo 2011 dal Parlamento di Strasburgo e dal Consiglio dell’Unione Europea ed il 28 febbraio 2014 anche dal Consiglio dei Ministri Italiano il con Decreto Legislativo di recepimento.
Il punto cardine del provvedimento prevede l’avvio del Punto di contatto nazionale sull’assistenza transfrontaliera. Si tratta di creare un punto di riferimento nazionale per aiutare il paziente a scegliere il percorso clinico più adatto alle sue esigenze attraverso informazioni più chiare e trasparenti in materia di:
- standard ed orientamenti di qualità e sicurezza definiti dallo Stato membro di cura;
- accessibilità degli ospedali per i disabili;
- condizioni di rimborso dei costi, procedure di denuncia e meccanismi di tutela, iter amministrativi e giuridici da seguire in caso di controversie e danni subiti durante le cure all’estero;
- ruolo dei prestatori di assistenza sanitaria: diritti e restrizioni.
Oltre all’istituzione dei Punti di contatto nazionale, cosa cambierà in concreto con l’entrata in vigore della Direttiva che sancisce il diritto di libera scelta in materia di cure mediche nell’ambito dei Paesi UE?
Questa collaborazione internazionale tra i Paesi europei si basa su alcuni aspetti salienti: l’autorizzazione preventiva, i criteri di rimborso delle spese sanitarie, le prescrizioni mediche e il ruolo tecnologico della sanità online, il risarcimento dei danni e la già citata istituzione dei Punti di contatto nazionale.
Per evitare fughe di massa verso l’estero, i Paesi possono cautelarsi attraverso un sistema di autorizzazione preventiva che si esplica nella predisposizione di un elenco delle prestazioni che non prevedono l’assenso da parte del Paese di residenza del paziente. Questo può diventare obbligatorio quando le cure necessitano di ricovero per almeno una notte, quando le strutture e le attrezzature di cui si vuole beneficiare all’estero sono particolarmente costose o non soddisfano precisi standard di sicurezza e qualità.
Per ottenere l’autorizzazione è sufficiente presentare la prescrizione su ricetta medica e indicare i dati relativi a terapie, luogo e importo economico delle cure.
E’ lo Stato di residenza del paziente che determina i livelli di copertura dei costi delle cure. Questi possono essere rimborsati o direttamente pagati dallo Stato ospitante tenendo conto che la copertura non deve superare il costo effettivo dell’assistenza. In caso di superamento della soglia stabilita, i costi sono a carico del paziente tranne nei casi in cui lo Stato ospitante si offra di rimborsare il costo eccedente come le spese di alloggio e viaggio.
Ogni Stato ha l’obbligo di riconoscere la validità delle prescrizioni mediche rilasciate in un altro Stato dell’Unione Europea quando i medicinali sono approvati dal suo sistema sanitario.
Per rafforzare e migliorare la collaborazione fra i diversi Paesi, la Direttiva promuove la nascita di una rete di autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria on line.
Infine, viene affrontato anche il tema del risarcimento danni prevedendo la possibilità per gli Stati membri di estendere la copertura offerta dal proprio sistema anche ai connazionali che scelgono di ricevere un’assistenza sanitaria all’estero.